Integrazione Esposto Min. CARTABIA (II)

“TUTTE LE ATTIVITA’ DELLO STATO,  COMPRESI GLI ATTI GIUDIZIARI, SONO PUBBLICI E QUINDI ACCESSIBILI”. (14/09/2019).

Al Ministro di Grazia e Giustizia dott.ssa Cartabia

Via Arenula 70, 00286 ROMA

OGGETTO: INTEGRAZIONE AD ESPOSTO 27/09/2021, GIP DOTT. ***.

La presente ad integrazione dell’ Esposto 27/09/2021 in Oggetto, a seguito di un rinvio a giudizio per presunta Diffamazione decretato dal GIP dott. ***, che parrebbe invece essere una grave e pretestuosa imputazione a carattere intimidatorio, apparendo infatti infondato giuridicamente, tanto da essere stato già archiviato una prima volta, e anche al presente essendo stata avanzata dallo stesso PM richiesta di archiviazione.

Infatti il sito internet www.casigiudiziari.it presenta materiale oramai pubblico perché passato in giudicato ad iter processuale concluso (Sentenze di Separazione) o archiviato (Esposti vari) o respinto (Querele), materiale che ovviamente contiene nomi espliciti (ma che per evitare ulteriori improprie illazioni si è provveduto ad oscurare pur non essendo ciò dovuto) e accludente ulteriore materiale a detti Atti sinteticamente relativo o illustrante. Quindi sempre e solo trattante elementi oramai di legittima pubblicazione. Inoltre le possibili deduzioni o ipotesi scaturite dalla lettura di tali Atti vengono SEMPRE formulate in forma ipotetica e mai assertiva, quindi mai formulando giudizi, e invece ribadendo che trattasi di opinioni o possibili deduzioni, anche se molto condivise, e non di verità comprovate. Il tutto come prescrive la Legge. Dove quindi la diffamazione? Come si vedrà oltre, si ha la sensazione che la decisione sia scaturita dal tentativo di spostare l’ attenzione altrove, anziché su quanto immesso in rete, onde salvaguardare il presumibile improprio operato di certa Magistratura.

Quanto ai punti indicati in Ordinanza come diffamatori, con il 5) si è attesa la conclusione dell’ iter di Separazione, pubblicando la Sentenza oramai pubblica, e materiale a lei relativo o già archiviato o rigettato. Quanto ai 9) e 11) trattasi di semplici disquisizioni economiche, pur sempre attinenti a quanto depositato in atti. Altro materiale rimane tuttora oscurato pur avendo saputo che dal lontano Febbraio 2020 il PM ne ha richiesta l’ archiviazione, e informalmente se ne sa sottoscrizione e ratifica, che però ad oggi, pur richiesta molte volte, non è stata fatta ancora pervenire (a quasi 2 anni di distanza).

Va da sé che la irritazione conseguente alla concomitante resa pubblica di materiale di per sé di pubblico dominio (sentenze/esposti archiviati, querele respinte) è assolutamente impropria e illogica. Dovrebbe anzi essere ragione di soddisfazione sia per chi ne abbia beneficiato, sia per quei magistrati che ne abbiano redatto gli atti. Se ad esempio si pubblicassero gli atti di un omicidio impropriamente segnalato, e la presunta ricostruzione fosse inoppugnabilmente smentita in molteplici Sentenze in base a ben certificate e documentate evidenze, chi avrebbe motivo di offendersi dalla pubblicazione di tutta la documentazione?

La illogica irritazione quindi, riferibile non tanto alla persona che ha visto pubblicati gli Atti pubblici – nel presente caso debole persona ricattata nel figlio da parte di persone senza scrupoli, i cui dettagli si lasciano nella penna salvo esserne esplicitamente richiesti, allorché si dovessero toccare certi ambiti e argomenti, magari in un pubblico dibattimento – tale irritazione si diceva è più riferibile a coloro che vedono evidenziati da tale legittimissima pubblicazione lo stridente contrasto e la radicale discordanza tra la verità processuale che si cerca in ogni modo di far emergere, e la verità reale ampliamente certificata e dimostrata dalla molteplice documentazione prodotta e depositata in atti e pubblicata in sito: evidenti incongruenze, mancate indagini in materie molto delicate, vistose omissioni, etc etc. Tutte cose oggettive e non opinabili che spingono chi legge ad interrogarsi, a cercare le motivazioni di tale operato non troppo lineare, e a fare le proprie valutazioni.

Il GIP sembra dimenticare inoltre che per stabilire una diffamazione si deve accertare (oltre alla legittimità di quanto pubblicato e il carattere ipotetico di quanto si scrive) anche la assoluta rispondenza alla verità di fatti e documenti. Tutte cose queste che sono state minuziosamente rispettate nel sito. Dove quindi la diffamazione?

Il GIP inoltre, onde giustificare la sua posizione diversa sia dal PM che dalla difesa, cita – estrapolandole dal contesto che le ha generate ­- delle mail (riservate e quindi non presenti nel sito) da cui traspare l’ irritazione dello scrivente nei confronti della ex consorte e della di lei madre, e la sua volontà di far emergere la verità (dopo 7 anni di obbligato silenzio causa segreto istruttorio), a futura tutela del figlio ora minore. Da queste affrettate e improprie valutazioni del GIP, si intuisce che questi per formulare il suo giudizio non abbia minimamente letto tutti gli Atti, alcuni dei quali già immessi in sito ove lecito, né chiesto lumi a controparte, Atti che nel complesso contengono una miriade di documentate testimonianze, mail, sms, documenti vari, CD, riguardanti offese verbali, fisiche, presunti sabotaggi, auspici di morte, improperi, volgarità, menzogne, ripetuti ostacoli al rapporto padre/figlio, ripetuti tentativi di emarginazione della figura paterna, triplice sottrazione del minore al padre (Quasar, gita, coro), valutazioni improprie e sgradevoli di certe situazioni (ablazioni cuore) etc subite nei 7 anni di segreto istruttorio dall’ ex marito, la cui pazienza evidentemente non è infinita, e la cui irritazione è legittima e legittimata.

Il GIP inoltre parla di “giudizi gravemente diffamatori” espressi dallo scrivente, di “portata diffamatoria delle condotte” dello scrivente, di “aver fatto in modo di far individuare il soggetto a cui erano rivolte le offese alla sua reputazione” (omettendo che nel sito si specificava che il cognome dello scrivente era stato oscurato a tutela del figlio, non certo della propria non avendo il sottoscritto necessità di tutelare alcunché), attribuendo “valore diffamatorio alle condotte poste in essere dallo scrivente”. Ciò è assolutamente falso, in quanto – come detto prima – mai sono stati esternati giudizi ma solo opinioni e pareri desunti da Atti oramai pubblici, ed espressi in forma ipotetica e mai assertiva, quale libero opinare e dedurre scaturiti dalla lettura di documenti e fatti mai distorti o alterati o citati in modo parziale, essendo ciò previsto e consentito dalla Legge, che non permette di censurare il libero pensiero e libero opinare di un individuo. Libero opinare conseguenza tra l’ altro della mancanza di indagini a fascicolo, come si è ampiamente visto.

Nessun commento da aggiungere all’ archiviata denuncia riferita alla teste ***, perché assolutamente falsa nella genesi, formulazione e circostanze riferite.

Né si capisce che pertinenza abbia la volontà dell’ex marito di rendere pubblica la verità – dopo i 7 anni di silenzio motivato dal segreto istruttorio – con il reato di diffamazione. Se egli si fosse proposto di costruire ad arte falsità e menzogne onde infangare, allora certamente sì. Ma da quando in qua l’ azione tesa a far emergere la verità in Atti può essere assimilata ad una azione diffamatoria? Si tenga anche presente che all’ inizio l’ ex marito aveva verbalmente fatto suggerire al 1° Giudice di far chiudere la cosa rapidamente senza far emergere niente quanto alle questioni più spinose: agriturismo e abbandono, richiesta rimasta non solo lettera morta, ma precorritrice di una presumibile situazione giuridicamente abnorme che costringeva lo scrivente a difendersi anche a mezzo pubblicazione in internet della verità.

E’ pertanto più che evidente che le incongruenze, illogicità, omissioni e forzature presenti in Atti, non sono in alcun modo imputabili allo scrivente realizzatore del sito, che al contrario ha sempre cercato nei limiti delle proprie capacità di essere veritiero e corretto, né può alla lunga avere solida efficacia il tentativo di capovolgere la situazione gettando fango su chi non ne ha.

Infine, si fa presente che il vecchio www.arteetangenti.com, recuperato nell’ attuale www.ilmostrodifirenze.com , è pieno di stralci di Sentenze e relative trascrizioni di verbali di interrogatori con tanto di nomi e cognomi, e ricco di declamate opinioni e pareri, senza che ciò abbia dato adito a rinvii a giudizio (pur essendo stato anche in quel caso oggetto di ripetute querele per diffamazione), ma solo a logiche e definitive archiviazioni, essendo le Sentenze, i relativi Esposti archiviati e le Querele respinte tutti Atti oramai pubblici, di cui nessuno può rivendicare offesa alcuna per la loro pubblicazione.

Ci si chiede quindi come il GIP dott. *** abbia potuto stravolgere arbitrariamente certezze giuridiche logiche e consolidate.

Ragion per cui, alla luce di tutto ciò, si integra con la presente l’ Esposto del 27/09/2021 chiedendo che alla lunga lista già segnalata si aggiunga il nome e l’ operato del GIP *** o per colposa incapacità e/o leggerezza, o per doloso abuso di potere di cui sarebbe opportuno chiarisca le motivazioni (a rigor di logica in  pubblica sede), o per altra giustificazione che sinceramente sfugge sia allo scrivente che ad altri.

In eventuale pubblico dibattimento si dovrà anche far luce delle omesse o incomplete indagini su presunto abbandono minore e presunti giri di prostituzione (nulla essendo stato trovato a fascicolo, né – sia chiaro – potendosi giustificare il continuato affitto per mesi di un appartamentino con l’ esclusivo divertimento personale con 4/5 ragazze, come si è vagamente captato), diversificando le varie responsabilità, e contestualmente capendo le motivazioni di tali omissioni e/o trascuratezze che spingono a ritenere vere quelle voci che parlano di pesanti coinvolgimenti istituzionali, attivi e passivi.

Ossequi.

23/10/2021.

POSTILLA ALLA INTEGRAZIONE ESPOSTO CARTABIA/GIP *** DEL 23/10/2021.

Si annota che la dott.ssa Cartabia, in qualità di Ministro di Grazia e Giustizia, potrebbe fare o omettere di fare le doverose Ispezioni onde prendere i necessari logici provvedimenti, e che certa Magistratura potrebbe seguitare ad imbastire processi e comminare condanne per presunte diffamazioni omettendo di fare in ambiti importanti il proprio dovere, ma la sostanza inoppugnabile della documentazione immessa nei 3 siti internet è che:

1) la verità documentale e quindi la reale verità dei fatti è esattamente opposta a quella processuale che si cerca in tutti i modi di accreditare,

2) le forzature, le omissioni colpose o dolose che siano, le incongruenze, e i ripetuti abusi procedurali sono evidenti e sotto gli occhi di tutti,

3) le indagini sugli aspetti di maggior rilievo (bilanci enti pubblici e non solo, attività in agriturismo, abbandono minore per 10 ore notturne, reato che non va in prescrizione) incomplete, o addirittura inesistenti, o perlomeno non riportate nei fascicoli acquisiti, e le poche di cui si è avuta vaga informale notizia incomplete e non credibili (vedansi gli interrogatori sugli enti pubblici, o le giustificazioni addotte circa gli affitti in agriturismo).

4) ciò premesso, stando alle comunicazioni che vengono frequentemente recapitate allo scrivente in sms, mail, colloqui personali – tutti a lui favorevoli -, si può ragionevolmente dedurre che almeno la stragrande maggioranza dei lettori abbia non solo capito quanto sopra, ma abbia intuito anche le motivazioni di certo operare.

5) infine si deve a margine annotare che tutto lo svolgimento della complessiva vicenda sembra dar peso e credibilità alle insistite voci che parlano 1) di diffusissimi illeciti amministrativi in bilanci con denaro pubblico e in certi casi non solo, 2) di giri di bustarelle in ambito giudiziario o addirittura emolumenti periodici, e 3) di festini cui partecipano personaggi istituzionali, taluni dei quali esercitanti il cosiddetto più antico mestiere del mondo (aspetti simili a questi accennati anche nel dossier Sallusti-Palamara e in altre vicende emerse recentemente). Il tutto – si dice – con protezioni malavitose (la cui presenza anche nel territorio è stata più volte pubblicamente segnalata). Dicerie infondate e peregrine? Pettegolezzi assurdi? Veleni senza giustificazione? Pure mistificazioni? Non sta noi confermarli o smentirli, ma a quegli Organi che da anni avrebbero dovuto svolgere quelle approfondite indagini a 360° di cui non abbiamo trovato traccia, e di cui siamo sempre in attesa. Rimane il fatto che il tortuoso comportamento di molta magistratura deve avere una sua giustificazione e motivazione logica, e quanto sopra potrebbe essere una ipotesi particolarmente calzante e pertinente.

6) a tal proposito sembra essere appropriato ricordare – oltre ai pungenti commenti vergati dal dott. Feltri altrove citati, e a quello dell’ integerrimo dott. Nordio (ancora su liberoquotidiano.it del 07/12/2021) che parla [con suo (e nostro) personale disappunto] di una “magistratura che non ha più la credibilità di un tempo” essendo oramai “completamente screditata da scandali” e da “denunce nei confronti di magistrati per abusi e anomalie” – quanto fatto riportare dal dott. Sansonetti ne Il Riformista del 15/11/2021 e 16/11/2021 circa la denuncia fatta in CSM dal Consigliere dott. Di Matteo: “bande paramafiose si sono impadronite della magistratura”, e “i vertici della magistratura comandano con logiche mafiose”, dott. Di Matteo da tempo sotto scorta armata essendo stato minacciato dalla stessa mafia. [cft. anche doc. 48) de arteetangenti.com, nel www.ilmostrodifirenze.com]

08/12/2021.