Esposto CSM/Ministero degli Interni

Si riporta appresso il 2° Esposto a CSM/Ministero degli Interni, con link relativo sia alla Sentenza che l’ ha generato che agli Allegati riportati in calce al documento. Detti Allegati saranno pubblicati in rete mano a mano che saranno liberi dal segreto istruttorio. E’ oscurato il nome-cognome del minore.

Al CSM p.zza dell’ Indipendenza 6, 00185 ROMA
MINISTERO DEGLI INTERNI, p.zza del Viminale, 00184 ROMA

ESPOSTO

OGGETTO: Separazione ***/O., Sentenza Appello n. 33/2020 del 13/01/2020 pubblicata il 20/01/2020. Integrazione ad Esposti precedenti. Riguardante ad oggi i GIUDICI L.Giglio, M.Roberti, P.De Lisio; C.Matteini, M.Zanetti, C.Baglioni, il PUBBLICO MINISTERO M.Casucci; i CARABINIERI preposti alle indagini di cui il Comando Provinciale non ha comunicato i nomi.

Spett.le CSM e Ministero degli Interni,
nel leggere la Sentenza in oggetto, che spinge a redigere il presente Esposto, si rimane stupiti e sconcertati dalla messe nutrita di inveridicità e omissioni che vengono addotte al fine di sostenere una conclusione presumibilmente precostituita.
Di tali omissioni/inveridicità se ne elencheranno le principali, rimandando chi legge (per ora i soli destinatari del presente scritto, ma successivamente a mezzo sito www.casigiudiziari.it ogni cittadino desideroso di approfondire certe conclusioni) alla consultazione diretta dei singoli Atti allegati.

L’ ESPOSTO si articola in due parti: A) analisi della Sentenza in Oggetto; B) riflessioni e domande sull’ operato degli organi inquirenti (Magistrati e Carabinieri).

A) ANALISI SENTENZA.

  1. La Sentenza si apre cominciando nel presentare la sig.ra O. quale madre impeccabile e sempre accudente il figlio minore, ma si dimentica di citare 1) la dettagliata relazione investigativa dell’ Investigatore Privato dott.ssa Cenci che accertava il grave episodio in cui la O. non aveva con sé il piccolo nella notte del 5/6 settembre 2013, per un lasso di tempo di ca. 12 ore, avendolo presumibilmente lasciato a terzi sconosciuti al padre, in un contesto che lascia presagire attività prostituiva della O.; 2) che nell’ episodio successivo della fine settembre la stessa si presentava ai Carabinieri non subito come asserito in Sentenza ma dopo circa 2 ore dalla prima telefonata di ricerca fatta dal marito ed altre innumerevoli fatte sia dallo stesso che dai Carabinieri, tempo quindi più che sufficiente per andare a riprendere il piccolo dovunque fosse stato lasciato e abbandonato), 3) non tenendo minimamente in conto né le testimonianze (peraltro non richieste) della sorella A.  che in vari sms riportati dettagliatamente in Atti quanto a contenuti, date, orari, e cellulare di provenienza faceva riferimento sia alla disordinata vita sentimentale della sorella (mandando anche link poi cancellato) sia a trascuratezza della stessa nei confronti del figlio, 4) né si tiene conto delle dichiarazioni registrate in CD e presenti in Atti del sig. Arc., domiciliato nel piano sottostante all’ abitazione O., che confermava questo atteggiamento. Al contrario viene data credibilità alla citazione dell’ And. che come si vedrà in seguito è stato poi denunciato assieme alla moglie per calunnia, perché smentito da registrazioni di circa 1h e ½ prodotte e presenti in Atti.
  2. Quanto al pediatra dott. C., si fa notare che lo stesso presentatosi solo alla terza convocazione quindi mostrando di non avere nessuna intenzione di testimoniare, dichiarava che il padre non entrava in studio ma era presente fuori. Infatti, essendoci problemi di non agevole parcheggio, lo scrivente accompagnava madre e figlio in studio all’ ora dell’ appuntamento per poi parcheggiare o più spesso rimanere in auto nei circa 20 minuti necessari per la visita.
  3. Quanto alla tesi reiteratamente riportata dai Giudici di voler lo scrivente gettare discredito sulla moglie, essa è una pura illazione, smentita da fatti e riscontri documentali. Infatti quanto alla famiglia d’ origine (denominato “clan” in Atti) e all’ atteggiamento di prudente distacco voluto dallo scrivente che chiedeva la separazione dei beni, bastava e basta leggere la miriade di fatti ed episodi riportati nei vari Esposti, circa l’ invadenza di detto clan, nelle sue varie componenti (madre T. O., padre M. P., sorella A. P., cugina L., zia L.) e le relative mire di comando e di controllo su membri della neonata famiglia e su beni patrimoniali che ne avevano e ne hanno caratterizzato da sempre l’ azione e i comportamenti. A ciò aggiungasi su tutti l’ atteggiamento della ex suocera (vadansi Atti) mirante ad eliminare la figura paterna dai rapporti col figlio, e caratterizzati da insolita protervia ed arroganza. (Per le osservazioni sull’anomalo cognome P./O. vedasi Esposto precedente).
  4. La Sentenza cita la teste Gon., ma non si cita ad esempio che la stessa riferiva di lamentele della O. perché il marito non faceva in casa lavori di fatica. La teste però – e con essa i Giudici sia di 1° che di 2° grado – tralasciava di dire che lo scrivente ha fatto due ablazioni al cuore, e che perciò non deve sollevare pesi o simili, e che alla luce di ciò sia l’ osservazione riportata sia l’ omissione da parte dei Giudici appare particolarmente grave.
  5. Si parla inoltre della inconsistenza delle prove addotta dallo scrivente circa la relazione extramatrimoniale antecedente alla Separazione, intrattenuta dalla O. col citato D. V. Ma si omette di collegare la testimonianza assertiva del teste citato da controparte R. A. che affermava di aver saputo della relazione, con le risultanze antecedenti alla Separazione della Investigatore Privato dott.ssa Cenci. Come si può infatti sostenere che solitari incontri reiteratamente avvenuti nel cuore della notte alle 24.00 circa tra il D. V. (denominato in paese “magnaccia” e ivi non ben visto, come riferito dalla T. che avrebbe lì una parente: vedansi Atti) e la O. possano avere avuto carattere professionale? E come si possono giustificare certe valutazioni dei Giudici con l’ episodio del 5/6 settembre supportato dal tracciato GPS, allorquando come riferito dalla titolare dell’ Agriturismo Cecchignola riportato dall’ Investigatore Privato Cenci la O. ivi pernottante non fu registrata perché ospite del V. cliente abituale dell’ Agriturismo? (La quale O. evidentemente non si era presentata quale madre col figlio, come invece asserito. A tal proposito come valutare la teste di controparte B., che invece asserisce di aver visto la madre col figlio l’ indomani mattina in Agriturismo? Un’ evidente testimonianza falsa? Si è fatto qualcosa in proposito? Quale collegamento avrebbe la B. con il V.?).  Anche in questo caso la O. andò di notte in albergo, per incontri professionali col D. V.? E soprattutto, è credibile che il V. abbia tenuto in affitto un appartamento per periodi prolungati di settimane o mesi ad esclusivo uso personale, o per il piacere di arricchire la struttura alberghiera? Come mai nessuno dei Giudici e/o dei preposti alle sollecitate indagini ha mai voluto approfondire questo grave aspetto? Né c’è traccia di presunte indagini, né l’ Investigatore Privato è stato mai interrogato?
  6. Ma c’è di più. A supporto di tale tesi e della supposta mendacità dello scrivente, la Sentenza cita diffusamente i teste T./A., che prima riferirono e sottoscrissero ma poi ritrattarono smentendo tutto. Ma dimentica quanto riportato e documentato in Atti, e cioè quanto affermato dai coniugi Rr. vicini di casa dei T./A., e collaboratori del ***, che – ignari di essere registrati – in 1h e ½ di registrazione prodotta in CD affermano chiarissimamente: 1) che i coniugi T./A. sapessero della relazione extraconiugale sin dall’ estate 2013, e fossero stati essi stessi a darne comunicazione ai Rrapaj, 2) che altri particolari erano stati appresi dai R. anche da altra persona che a sua volta li aveva appresi dai T./A., 3) che i R. siano stati poi dai T./A. avvicinati per indurli a ritrattare (contestualmente lo scrivente riportava in Atti che i T./A. lo avevano contattato chiedendogli denari senza cui non avrebbero confermato la testimonianza, richiesta ripetuta anche al proprio legale), 4) e tratteggiando la tipologia caratteriale di tali personaggi, a loro detta mendaci e squallidi, raccontando fatti ed episodi del vicinato, compreso il fatto di essere mal visti da tutto il quartiere.
  7. La dichiarazione della T. di essere stata indotta dal *** con l’ inganno a sottoscrivere un foglio in bianco ad agosto quale delega a riprendere il figlio in asilo – come dichiarato per giustificare la propria piroetta a 180° – è cosa oltretutto assurda e risibile visto la data di tale sottoscrizione (agosto), e stupisce che i Giudici l’ abbiano fatta propria, non citando però minimamente il contenuto del succitato CD dei coniugi R.
  8. Al riguardo appare molto grave la rimarcata asserzione fatta dai Giudici che lo scrivente avrebbe creato ad arte prove per danneggiare la coniuge. Anzi, dagli Atti appare proprio il contrario: tra tutti si cita l’ episodio Ellera/Quasar, quale complotto ordito probabilmente non dalla O., e vanificato solo dalla fermezza dello scrivente. Infatti, il sottoscritto, dopo aver chiarito a precedente domanda della moglie di essere col figlio in località Ellera di Corciano presso il Quasar, di domenica pomeriggio ed in spazio giochi affollatissimo da bimbi e genitori, ed essendosi allontanato alcuni minuti per necessità fisiologica dopo aver lasciato il minore in custodia ad alcuni genitori presenti, al ritorno non ritrovava più il figlio. Ma poiché nessuno aveva visto né sentito niente di strano, suppose a ragione che fosse stato prelevato dalla madre, che nel frattempo era corsa dai Carabinieri per denunciare il presunto abbandono del minore. Convocato con estrema sollecitudine da Carabinieri e Giudice, e dovendo addirittura nominare un difensore d’ ufficio a seguito di querela, egli faceva notare la difformità di procedura del caso e provvedeva a sua volta a fare Esposto nei confronti del Giudice: da una parte una rapidità fulminea di atti e accertamenti contro di lui per una breve assenza più che necessaria e giustificata, dall’ altra la assoluta inerzia per il grave episodio di abbandono minore per oltre 10 ore, abbondantemente denunciato. La cosa moriva con un nulla di fatto. Ma va evidenziato che nel periodo intercorso di 15 giorni ca. tra prelevamento arbitrario del minore e convocazione dello scrivente dal Giudice la O. interdiceva al padre di vedere il figlio, senza che poi nessuno le abbia  contestato niente, quindi alimentando con ciò il sospetto che la O. non agisse di sua propria iniziativa.
  9. Quanto alle presunte dichiarazioni del carabiniere D, R. relative all’ episodio di fine settembre, circa il fatto che la O. si sarebbe presentata immediatamente dopo essere stata contattata, essa è falsa. Il De R. non asserì questo ma confermò i tempi reali: dal GPS, l’ auto risultava parcheggiata da circa le 12.00 presso il parcheggio di Collestrada (in zona V.), e tra la prima telefonata fatta dal marito (ore 20.15 ca) al ritorno dal lavoro e le successive da lui e dagli stessi Carabinieri ripetutamente fatte, la O. rispondeva solo attorno alle 22.00, a verbale di denuncia ultimato. Quindi dopo un lasso di tempo di 2 ore ca.
  10. Quanto alla denuncia – di cui si apprende ora notizia – della O. preoccupata per l’ incolumità del coniuge, si cerca tuttora di capirne gli assurdi motivi: perché avrebbe dovuto essere preoccupata di tale incolumità?
  11. Inoltre ancora, la lettura di tale episodio fatta dai Giudici circa un presunto controllo del coniuge sulla moglie confligge con quanto da poco riportato e in Atti: la risposta della O. al telefono fu fatta alle 22.00 (dalle 20.15 prima chiamata) e non alle 21.00, con tra l’ altro un vuoto di due ore più che sufficienti per andare a prendere il figlio dovunque esso fosse stato nuovamente lasciato da solo e abbandonato. Considerato il precedente dei primi di settembre, e il vuoto dalle ore 12.00 alle 22.00, come si può asserire che questo episodio sia prova della volontà di controllo del marito sulla moglie, quanto piuttosto legittima preoccupazione per il minore? Viene anzi da sottolineare che queste come altre affermazioni gratuitamente esternate dai Giudici abbiano un carattere fortemente distorsivo ed ostile nei confronti del marito.
  12. Successivamente i Giudici accennano fugacemente alle Investigazioni Private commissionate e prodotte dallo scrivente, ma si guardano bene da esaminare o citare l’ episodio in Agriturismo del 05 settembre con relativi approfondimenti e conseguenti deduzioni. Come mai?
  13. Si seguita ad insistere nel preteso dispotico controllo che il marito avrebbe avuto sulla moglie, citando i 25 anni di differenza di età (peraltro non infrequenti nell’ ambiente artistico), ma dimenticando la comunanza di interessi che negli anni antecedenti la nascita del figlio favorì una convivenza armoniosa (ne possono testimoniare varie persone). E soprattutto dimenticano di osservare che la O. non si sposò perché costretta (la nascita del figlio avvenne dopo ben 5 anni di matrimonio, tempo questo più che sufficiente per prendere eventualmente atto della – a quanto viene scritto – assoluta impossibilità di una convivenza anziché aspettare 5 lunghi anni e la maturazione di certi diritti). Tali osservazioni quindi – inserite nel contesto globale di quanto emerso in Atti – rendono assurde certe deduzioni fatte proprie dai Giudici; e invece portano piuttosto a supporre o un’ influenza nefasta del clan (ex suocera in primis, perché fermamente estraniata dal menage dei coniugi ***/O., come in Atti), o – come si vedrà alla fine – presumibili pressioni e ricatti di cui la debole e incauta moglie potrebbe essere stata ed essere tuttora vittima.
  14. Ci si dimentica ad esempio che fu il marito a far prendere la patente alla moglie intestandole poi 3 auto (Polo, Yaris, Rav), lasciandola sempre libera di andare e frequentare chiunque dalle 08.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 20.00, consentendo a due uscite serali settimanali (una con la famiglia al ristorante, ed una da sola: coro o corso di maglia). Essendo la O. una donna sposata e madre per giunta, quindi con anche responsabilità obblighi e doveri, di quali limitazioni si può parlare? E per le frequentazioni professionali e personali, alla luce di quanto in Atti, di quali ingiustificate limitazioni o prevaricazioni si può parlare?
  15. Quanto alle presunte preoccupazioni sulla propria incolumità minacciata dal marito ed espresse a quanto sembra dalla O., la cosa è esattamente il contrario. Hanno infatti letto i Giudici gli Atti e relativa documentazione? Hanno cioè letto dei documentati auguri di morte inviati al marito via sms? Delle manomissioni del sensore allarme camper e successive manomissioni presumibilmente al clan riconducibili? Dell’ aggressione fatta al marito dal De N. in locali asilo Bellocchio? Delle vessazioni, degli insulti, delle offese esternate via sms e mail al marito? Delle registrazioni prodotte in CD? Dell’ episodio del tentativo di aggressione del De N. segnalato via mail ai Minori? E di altri analoghi? In verità è il marito il vero vessato, e colui che ha dovuto ripetutamente temere per la propria incolumità e per i propri beni, non il contrario.
  16. Quanto alla mancata collocazione presso il padre del minore giustificata dai Giudici col fatto che il figlio viva da anni stabilmente a S.Nicolò di Celle, i Giudici hanno letto in Atti la relazione dell’ Investigatore Privato secondo cui il minore è stato per anni (fino a 3 mesi fa) per la metà del tempo con il padre e l’ altra metà con la madre presso l’ abitazione del D. N. a S. Martino in Campo, mentre gli ex suoceri si erano arbitrariamente sistemati senza averne diritto e consenso a S.Nicolò di Celle (casa assegnata dal Giudice), e per questo denunciati dallo scrivente alla competente Polizia Comunale?
  17. Quanto alla volontà del sottoscritto di tornare in possesso dell’ immobile di S. Nicolò, posto che la O. ha già un appartamento di 80 mq in Pallotta Perugia (di donazione del marito) più che sufficiente per due persone più piccolo laboratorio compreso, e la stessa non è quindi priva di comodo alloggio, si può capire perché si debbano dare al minore tre tetti (Perugia padre, Perugia madre, più S.Nicolò dove madre e figlio vanno solo la notte per dormire? Tra l’altro con perdita di tempo e denari, presumibilmente solo in sfregio al padre onde mantenere occupato un suo appartamento)?
  18. Infine la O. dimostra che ha intrapreso un’ attività che le dà un reddito dichiarato di circa € 24.000 lordi, più altri introiti non dichiarati relativi alla sua partecipazione a continuative attività corali. Se per legge il coniuge di cui è dimostrato avere reddito e capacità lavorativa non ha diritto ad un mantenimento, perché lo si intende conservare alla O., che tra l’altro ha espresso volontà di rinuncia? Il fatto che abbia ampia disponibilità economica lo dimostra il fatto che nell’ ultimo anno abbia passato ferie di 15 giorni in Sardegna (luglio), poi 7 giorni in località sciistica del Lazio (Natale), quindi 10 giorni alle Maldive (gennaio), e a detta del figlio ha in programma 7 giorni in Tirolo (marzo) e 15 giorni in Sardegna in estate.
  19. Inoltre ancora, visto che di fatto il figlio sta dal lontano aprile 2014 metà del tempo con la madre e metà del tempo col padre costituendosi tale prassi consolidata quale “affido condiviso alternato” con permanenza paritetica presso ambedue i genitori e non presso uno solo, e considerando gli oltre 10 anni del minore, non si capisce perché non si voglia applicare l’ affido condiviso alternato con mantenimento diretto da parte di ognuno dei genitori, senza quindi far versare al padre un assegno di mantenimento di ulteriori € 500 mensili che sarebbe giustificato solo se il figlio stesse stabilmente presso la madre, e che di fatto incrementa ulteriormente (scorporando i presumibili € 100 di media mensile per le necessarie spese mediche/scolastiche/abbigliamento) di ulteriori € 400 mensili (€ 4.800 annuali) il mantenimento della sola moglie, esentasse per di più perché non cumulabili/detraibili. Tenendo anche conto che la giurisprudenza ha già sancito tale tipo di disposizione amministrativa pur in assenza di reciproco accordo genitoriale.

Resta da spendere qualche parola extra Sentenza, segnalando l’ operato dei Carabinieri: di cui (al pari del PM) non c’è traccia di indagine in alcun documento pervenuto in merito all’ Agriturismo, né in merito al CD che smentisce la deposizione T./A., né alle numerose denunce comportamentali fatte dal marito, né ai nominativi espressamente richiesti dallo scrivente. Ma che però si attivavano con estrema rapidità e puntualità in merito alla vicenda Quasar/Ellera, di cui – si è informalmente saputo – redigevano iniziale verbale assai negativo nei confronti del sottoscritto.

B) RIFLESSIONI E DOMANDE SULL’ OPERATO DEGLI ORGANI INQUIRENTI.

Con ciò si sono evidenziate le numerose CRITICITA’ E ILLOGICITA’ della Sentenza e di certe mancate indagini. E anche lo spirito talvolta astioso che sembra dalla Sentenza trapelare. Ma a questo punto non ci si può esimere dall’ esternare una serie di riflessioni e domande. Infatti, poiché ogni azione delittuosa prevede un movente e un fine non dichiarato, si deve capire perché tre Giudici di 1° grado, tre Giudici di 2° grado, un altro Giudice, un PM, e i vari Carabinieri preposti a certe indagini e accertamenti abbiano omesso e/o distorto in modo così evidente certe verità riportate in Atti, mancato di fare certe indagini, omettendo in tal modo di fare il proprio dovere, e anzi dando la sensazione di cercare di gettare discredito sul sottoscritto. Come mai? Perché? Forse perché lo scrivente – pur involontariamente – ha messo in luce qualcosa che sarebbe stato meglio non mettesse in luce?

A ciò si aggiungono voci (e non solo) su singoli personaggi che sembrerebbero confermare e rendere logici certi apparentemente inspiegabili e illogici comportamenti, visto che la cosiddetta verità processuale confligge in modo vistoso con la verità documentale dei fatti rappresentati. Lecito quindi porsi delle domande a fare ipotesi, pur non essendo questa la sede per far fare i necessari accertamenti e concretizzare le conseguenti determinazioni.

Ci si chiede quindi: il D. V. (con la sua presunta attività svolta in Agriturismo) sarebbe un lupo solitario, o farebbe parte di una articolata organizzazione? Visto che pare non abbia grandi disponibilità economiche (e considerando che si è appreso che certe prestazioni vengono compensate con € 500 a notte), si propenderebbe per la seconda ipotesi. E in questa presunta articolata organizzazione certi personaggi delle Istituzioni quali ruoli avrebbero? Diretti o indiretti? Cioè di semplice accettazione passiva della cosa (ho capito tutto, so tutto ma nulla dico e faccio) o di diretto coinvolgimento? E se mai: svolgenti una partecipazione passiva o attiva? Cioè di semplici fruitori di certi “servizi” o di operatori degli stessi? O addirittura anche di possibili membri di rilievo dell’ organizzazione? Alla luce di tali domande la stessa O. potrebbe venire di molto diminuita nelle sue responsabilità, finendo per diventare una semplice comparsa di una vicenda di lei più grande, essendosi potuta verificare la circostanza dell’ essersi incautamente avvicinata a persone dall’ agire senza scrupoli, che l’ avrebbero e la potrebbero tuttora ricattare nel figlio. Si sono infatti raccolte anche certe voci su certi ulteriori aspetti che però – mancando allo scrivente prove certe né a dire il vero desiderando averne visto che a lui non spetta ricercale o produrle – prudentemente si tralasciano nella penna.

Ma a fronte di tutte queste domande, resta la realtà di ripetuti ed insistiti atti e procedimenti processuali contraddittori illogici ed inveritieri, che sembrerebbero difficilissimamente ascrivibili a semplice multipla (perché riferita a molti/troppi soggetti istituzionali) colposa incapacità professionale, quanto piuttosto a dolosa pervicacia, e su cui sarebbe opportuno far luce, visto che la realtà processuale che si cerca di accreditare sembrerebbe confliggere totalmente con la realtà documentata dei fatti.

Quanto alla Magistratura, il cui nobile compito sembra oramai abbondantemente tradito dai continui molteplici scandali di cui è al centro, e il cui consenso popolare stando ai sondaggi è ai minimi storici, sarebbe opportuno che almeno in questa vicenda riacquistasse un minimo di dignità, modificando quanto stabilito in Sentenza, assegnando cioè il minore al padre onde tutelarlo, con possibilità di visita della madre, facendo cessare ogni tipo di mantenimento per la ex moglie, e limitandosi al mantenimento del figlio al 50% ciascuno dietro rendiconto cartaceo, come peraltro previsto in documentata nuova giurisprudenza, anche senza accordo e consenso di entrambe le parti.

Quanto infine ai Magistrati e Carabinieri coinvolti nella vicenda (il PM è già stato segnalato in recente Esposto relativamente alla Tangentopoli Musicale), se colposamente inadempienti, non si vede come possano seguitare a svolgere l’ alto compito cui sono stati preposti. Se invece dolosamente coinvolti, dovrebbero essere sottoposti a rapido e rigoroso processo e sanzionati con pene severissime.

In attesa di rapide determinazioni, si inviano distinti saluti.

26/02/2020.

Si allegano i seguenti Atti:

  1. Esposto 05/02/2014
  2. Esposto Civile 24/04/2014, successivamente reiterato in ottobre 2014.
  3. Denuncia Calunnia 08/12/2016
  4. Esposto Penale 20/04/2017 (delineante il contesto familiare)
  5. Esposto Penale Integrazione 28/02/2018 (abbandono minore/presunta prostituzione)
  6. Esposto 22/10/2018 Minori
  7. Denunce fatte ai Carabinieri 04/10/2017, 12/02/2018, 23/02/2018, 27/02/2018, 03/09/2018,
  8. Interrogatori fatti dai Carabinieri 27/02/2018, 03/07/2019,
  9. Appello 22/07/2019
  10. Comparsa Costituzione 14/11/2019
  11. Mail Minori circa tentata aggressione notturna ai danni del padre 08/08/2019, con annesse mail varie su tentativi di plagio del minore.
  12. a) Richiesta dello scrivente (15/01/2020) circa l’ Archiviazione o meno del Penale. Conseguente,
    b) Richiesta di archiviazione del Pm C. (senza data) fatta pervenire.
  13. Sentenza Appello pubblicata il 20/01/2020