Magistratura/Politica: sintesi 2004/2021

Si prende atto dell’ ennesimo tentativo  di querela per diffamazione del presente sito www.casigiudiziari.it , successivo ad una già prima Archiviazione, e ai molteplici analoghi tentativi relativi al vecchio Arteetangenti.com (vedi link 23° Integrazione  doc 47).

Per chiarezza si annota quindi quanto segue:

A) analogamente ai 2 precedenti siti Arteetangenti.com e www.ilmostrodifirenze.com non c’è diffamazione perché: a) la 2a Sentenza conclusiva dell’ iter di Separazione immessa in 5° Integrazione allegato 13) è oramai Atto pubblico (il nome del 1° coniuge è oscurato a tutela del minore). La illogicità e incongruenza di detta Sentenza rapportata alla documentazione prodotta in Atti (da cui è scaturita la duplice denuncia al CSM) esula dalla responsabilità del trascrittore; b) si è cercato di formulare tutte le soggettive valutazioni nella corretta forma ipotetica (si può pensare che… si può dedurre che… si può presumere che… la presunta… etc) cioè non in forma assertiva, ma esternando un’ opinione, stante il fatto che non esiste il reato di opinione, potendo ognuno liberamente opinare e liberamente esternare il proprio pensiero desunto dalla libera osservazione di fatti e documenti; c) tutti i fatti citati sono minuziosamente supportati da relativa documentazione, tutta la documentazione citata è assolutamente veridica e riscontrabile, prodotta in Atti, né manomessa o citata in modo distorto.

B) la magistratura stanca se stessa e soprattutto l’ opinione pubblica col ripetere certe minimali e superficiali indagini, trascurando vistosamente cose ben più gravi e delittuose, con l’ aver omesso o omettere indagini (o se fatte omettendo di renderle pubbliche) sui gravi reati segnalati e documentati che riassumiamo per l’ ennesima volta secondo quanto segue: firme false su bilanci con denaro pubblico, richiesta da parte di funzionari pubblici della Regione Umbria (cui si sarebbero potute aggiungere anche altre notizie di reato) di tangenti al 60% e conseguenti presunti bilanci falsi, sistematici dinieghi all’ accesso a detti bilanci di Enti con sovvenzioni pubbliche, accessi a detti bilanci di Enti musicali nuovamente richiesti (25/02/2018) come da L. 241/90, con richieste legittimate dai fatti ed eventi precedenti, successive ulteriori archiviazioni con presumibilmente improprie e/o pretestuose motivazioni, documenti falsi perché senza riscontro, false testimonianze (oggetto di querela per falso e calunnia) accettate come vere, e vere testimonianze (perché documentate) inspiegabilmente dimenticate, presunta attività prostituiva di cui non c’è traccia di indagine nei fascicoli acquisiti, presunto abbandono minore per ca. 10 ore di cui non c’è traccia, omessa convocazione della Procura Generale (dott. Cantone [Anticorruzione] o – da acclarare – chi per esso: segreteria, facente funzioni, etc) per avere notizie certe onde approfondire quanto genericamente comunicato (Integrazioni 10a,12a,14a del  01/08/20, 08/09/29, 13/10/20) e indirizzare indagini in materie gravi o gravissime, mancata restituzione di costoso materiale a suo tempo posto in custodia dai Carabinieri (GPS), quasi a conferma delle ripetute voci su non cristallino operare circa presunta mancata distruzione di pericoloso materiale sequestrato, forzature procedurali (vedi ad es. vicenda Quasar, 2 testimoni firme false etc etc), Sentenze che distorcono interrogatori o testimonianze, etc etc.

C) nello specifico della presente vicenda, si annota che in materia di mantenimenti e connessi, ha preso corpo – a parere dello scrivente e non solo – un monstrum giuridico, che prevede una trattenuta mensile dallo stipendio (11a Integrazione: una specie di estorsione legalizzata?) per mantenimento ex coniuge oramai prossima al divorzio, dopo iter processuale lunghissimo (2013/2021-2) a fronte a) di un chiaro addebito della sig.ra O. (come da testimonianze 2 coniugi Rrapaj e investigatore privato, mai citate in 2 Sentenze Separazione, Sentenze che invece accettano la contraddittoria testimonianza di M.T. smentita anche dal di lei coniuge e querelata per falsa testimonianza e calunnia), b) alla annosa convivenza con compagno dal 2016 della sig.ra O., c) ad una attività commerciale e relativo reddito dalla stessa dichiarato ed altri 2 redditi presumibili, d) alla possibilità trascurata dalla stessa di insegnare e percepire quindi uno stipendio mensile fisso. Trattenuta mensile che prevede anche l’ intero mantenimento del minore a carico dell’ex marito, quando invece questi tiene con sé il figlio già dal lontano 01/04/2014 la metà del tempo (15 gg mensili: come da accordo documentato tra le parti, sempre omesso da entrambe le Sentenze) e contrariamente a quanto inizialmente disposto del Giudice, di fatto quindi obbligando il padre già pagante di fatto la sua metà del mantenimento a dare un’ ulteriore cospicua e immotivata somma non al figlio ma all’ ex coniuge e chi per essa.

D) A ciò si aggiunge l’ assurdo giuridico di ribadire nelle 2 Sentenze il domicilio di madre/figlio nella casa inizialmente assegnata dal Giudice, omettendo le relazioni dell’ Investigatore privato e altra testimonianza che attestano che dal lontano 2016 la sig.ra O. abita presso la casa del convivente, e che la casa assegnata nel lontano 2014 è ora impropria sede legale della di lei attività commerciale e addirittura nella disponibilità degli ex suoceri, cui l’ ex marito non ha dato alcun permesso di risiedere (mancata Cessione Fabbricati), essendo stati per questo motivo denunciati per 3 volte (15.04.2019/22.11.2020/26.05.2021). Con ulteriore evidente danno economico arrecato all’ ex marito proprietario, che di fatto non può godere del bene. (Tutto ciò sarà oggetto di segnalazioni e richieste in  procedimento Divorzio 18/09/2021).

E) Premesso che dopo il dossier Sallustri-Palamara, si consolida sempre più nel libero valutare della gente la insindacabile opinione che molta della magistratura sia ben lontana dal perseguire l’ accertamento della verità onde esercitare la giustizia, si ritiene opportuno anticipare i tempi inizialmente previsti per denunciare tutto quanto sopra, con Esposto al Ministro Cartabia o chi per Essa, e al CSM, di cui nel contempo sarà tenuta informata l’ opinione pubblica. Ciò al fine di individuare le responsabilità personali di tale annoso operare, azione che non dovrebbe limitarsi ad una reprimenda nel segreto o ad un semplice trasferimento per incompatibilità ambientale, ma dovrebbe prevedere un rinvio a giudizio di chi non ha fatto in proprio dovere, onde esaminare in luogo aperto al pubblico l’ operato di certi organi inquirenti onde acclararne le responsabilità, in taluni casi gravi e piene, in altre più sfumate, in altre ancora minime.

Tutto ciò anche a difesa di quei pochissimi magistrati che ancora operano con onestà e rettitudine di coscienza.

In pubblica sede, i magistrati coinvolti avranno così modo di motivare il loro modus operandi, spiegando alla popolazione (che ha dato loro un preciso mandato e che paga loro lauti stipendi) modalità e fini della loro azione.