Osservazioni: in detto Decreto si riportano le frasi oggetto, secondo il GIP che ha decretato l’ avvio del procedimento, della presunta Diffamazione.
Premesso che tutta la Documentazione è oramai pubblica, che i nomi sono oscurati, che la documentazione è riportata fedelmente né è mai stata manipolata, che le opinioni sono tutte e sempre espresse in forma ipotetica (presumibile… avrebbe omesso di accertare… presumibilmente lasciato…ipotesi sfruttamento… ipotesi di induzione…) quale libero esercizio del pensiero, onde nel contempo fornire ipotesi investigative da far acclarare agli organi inquirenti preposti, non si vede dove si ravvisi il reato di diffamazione, essendo in presenza di libera esternazione del proprio pensiero e opinione, un diritto tutelato dal codice e non perseguibile.
Si fa infatti presente che il vecchio www.arteetangenti.com confluito nel www.ilmostrodifirenze.com (contenente nomi e documenti) pur pluriquerelato, è stato sempre sciolto dall’ accusa di diffamazione con ripetute archiviazioni. E che anche il presente www.casigiudiziari.it già archiviato una prima volta, registrava la richiesta di archiviazione dello stesso PM, salvo diversa decisione del GIP.
Si diceva di suggerimento di ipotesi investigative agli inquirenti preposti. Infatti se il cittadino scrivente avesse avuto certezze comprovate, non avrebbe fatto Esposti ma Querele. Infatti è forse il libero cittadino che deve fare investigazioni e accertare se le sue ipotesi sono reali? o è piuttosto l’ autorità giudiziaria preposta? Il cittadino dà elementi e osservazioni, ma non ha potere investigativo, non può far predisporre appostamenti, accertamenti bancari, intercettazioni telefoniche, richieste di tabulati, interrogatori, etc etc.
Inoltre la Dichiarazione sottoscritta dall’agriturista e le parole riportate dall’ investigatore privato (mai interrogato) e gli accertamenti di quest’ ultimo, portano a dedurre sia l’assenza del minore nella notte del 05/09/2013 (reato questo che non si estingue e non va in prescrizione) sia l’ ipotesi di un giro di prostituzione. Infatti le giustificazioni (informalmente captate) rilasciate dal *** sembrano essere assolutamente ridicole, non credibili, anzi confermanti l’ esistenza del “giro”, di cui tra l’altro si è raccolta voce.
Ad ogni modo sembra esserci totale difformità tra la verità processuale che emerge dalle Sentenze e la verità documentale ad essa relativa, difformità che legittimerebbe la ragione d’essere e il contenuto del sito, e autorizzerebbe il porsi domande e il chiedersi come mai sia stata possibile questa totale incongruenza.
La ostinazione con cui si cerca di colpire con questi ripetuti processi per presunta diffamazione chi ha svelato la verità induce a pensare che i coinvolti siano nelle istituzioni, fra notabili e gli stessi magistrati, come tra l’altro accennato in 2 dossier di oramai pubblico dominio.
Inoltre la *** sotto interrogatorio dovrà dirci se quanto ha fatto fu per sua libera scelta, o perché ricattata, e se ancor oggi è manovrata.
Si deve anche annotare che in modo colposo o doloso viene virgolettata una frase erroneamente attribuita alla notte del 05/09/2013. Infatti la osservazione che “la *** andò di notte in albergo per incontri professionali col ***” non è da riferirsi a questo contesto, cioè non in relazione alla notte del 05/09/2013, ma al contenuto delle Sentenze, che minimizzavano le frequentazioni della *** col *** riconducendole a meri incontri professionali per un corso strumentale (ma un teste di controparte non aveva asserito il contrario?), considerazioni che pertanto stridevano con gli accertamenti dell’ investigatore privato (mai citato né interrogato), che relazionava per iscritto e fotograficamente su molteplici frequentazioni dei due antecedentemente alla Ordinanza del Presidente (e quindi formulanti addebito) da soli e nel cuore della notte, con modalità e orari difficilmente riconducibili a incontri di natura professionale.
Si deve anche annotare la strana data fissata per l’ Udienza, il 20/07/2022, nel pieno delle ferie estive. A tal proposito si ricorda analoga Udienza per analoga Diffamazione del sito www.arteetangenti.com, in cui il dibattimento fu posto all’ ultimo posto della mattinata, e fu fatto scivolare – dopo una pausa pranzo di oltre 4 ore – alle 17,30, con Tribunale pressoché deserto. Il che non impedì col tempo alla verità di venire fuori con tutta la sua inattaccabile forza e autorevolezza.
In ultimo ancora, si deve annotare che quanto nel presente sito riportato, sembra confermare quanto molteplici volte accennato nei 2 dossier Palamara, sia circa le gravi scorrettezze ed arbitrii perpetrati da certa magistratura, sia dei festini a base di sesso e droga svolgentesi in varie parti di Italia, cui parteciperebbero notabili e magistrati. Ipotesi queste su cui il presente sito aspetta di conoscere se ci siano stati o meno approfonditi accertamenti in loco da parte degli organi inquirenti preposti.
Prossimamente si provvederà ad inoltrare sollecito all’ Esposto presentato a suo tempo alla dott.ssa Cartabia (Ministero G & G) e successivamente al Presidente del CSM On. Mattarella. Onde avere lumi sullo stato degli accertamenti richiesti, non ultimi quelli relativi alla Procura Generale di Perugia presieduta dal dott. Cantone, dell’ Anticorruzione.
Infatti il silenzio totale e i conseguenti mancati accertamenti dei doc. 10,12,14, spingono ad ipotizzare i coinvolgimenti più disparati.